Scadenze IVA
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a 300,00 Euro può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese
solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15
del mese successivo all' effettuazione delle operazioni,
Operazioni con l'estero - Entro il giomo 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
Associazioni sportive dilettantistiche
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Imposta di bollo
Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato (D.M. 4 12 2020).